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Legge 210/92 - Che cos'è ?

cosa e come fare

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  1. - Gea
     
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    Che cos’è la legge 210/92 ?

    L’indennizzo previsto dalla Legge 210/92, costituisce un riconoscimento economico a favore di soggetti, che ne facciano richiesta, danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
    Istituito con la legge n.210 del 25 febbraio 1992 e successivamente è stata modificata ed integrata con la legge n.238 del 25.07.1997
    Tutti i soggetti che presentano DANNI IRREVERSIBILI da vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV e HBV) causate da somministrazioni di emoderivati o da trasfusioni.

    Per danno irreversibile (nel caso di HBV e HCV) si intende una epatopatia attiva e non solo la presenza del virus o la positività al test.

    E’ importante chiarire che NON si tratta di un risarcimento del danno (il quale presume una responsabilità e un danno) ma di una somma che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale per testimoniare l’interesse della comunità alla tutela della salute individuale.

    Il beneficio non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale, avendo natura indennitaria ed è concesso indipendentemente dalle condizioni economiche degli aventi diritto.

    La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno bimestre, dovuta dal momento in cui uno ha fatto domanda, una somma rivalutata annualmente in base al tasso di inflazione programmato.

    L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria.

    L’importo dell’indennizzo viene erogato al beneficiario ogni due mesi per tutta la vita ed è determinato dalla Commissione Medica Ospedaliera Militare a seconda della gravità del danno subito.

    Il verbale della CMO esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81; questa tabella prevede 8 categorie (l'8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave)


    Beneficiari

    Nel dettaglio i beneficiari sono:
    • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);

    • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;

    • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);

    • Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;

    • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);

    • Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo;

    • Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

    Presentazione della domanda

    La domanda di indennizzo firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, va presentata1 dall’interessato, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente.

    Facsimile domanda indennizzo.



    N.B. sarebbe meglio compilare il modulo presente negli uffici di ciascuna sede di Medicina Legale della propria residenza per essere sicuri nell’eventualità di qualche cambiamento grafico o altre modifiche.

    Documenti da allegare alla domanda

    • copia conforme all’originale della cartella clinica, riportante la prova delle avvenute trasfusioni o somministrazioni emoderivati, vaccinazioni ;
    • documentazione sanitaria indicante la data del primo accertamento sierologico positivo per le infezioni da HIV, HBV, HCV e/o documentazione sanitaria contenente la diagnosi di malattia da HIV o da epatite virale;
    • analisi ematochimiche e strumentali recenti afferenti la patologia contratta;
    • Eventuali analisi e cartelle cliniche relative ad accertamenti o ricoveri intercorsi tra l’evento/contagio e la comparsa del danno.

    Termini per la presentazione della domanda

    I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
    3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;
    10 anni, nei casi di infezione da HIV.

    I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

    Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.

    E’ bene precisare che i termini di prescrizione della domanda decorrono da “non qualsiasi conoscenza è atta a far decorrere il termine, ma solo la conoscenza qualificata dalla consapevolezza degli effetti dannosi, correlabili agli eventi di cui alla legge in argomento, intanto possibile in quanto il processo morboso si sia conclamato nella sua entità nosologica e stabilizzato in precisi esiti".
    Quindi si parla di prescrizione non dalla data di un eventuale emotrasfusione, intervento invasivo, vaccino o infortunio sul lavoro ma dal momento in cui la persona abbia pienamente non solo conoscenza ma consapevolezza della gravità dell’agente morboso.

    Dopo aver presentato la domanda e tutta la documentazione all’ufficio Medicina Legale della ASL di residenza, aspettate di essere chiamati a visita dalla Commissione Medico Legale del Ministero della difesa ( C.M.O.) che ha una sede in ogni capoluogo regionale.
    N.B c’è la possibilità di effettuare la visita in presenza di un medico di fiducia o dal proprio legale.


    Valutazione Medico-Legale da parte della C.M.O.

    Dopo l’istruttoria espletata dalla ASL, la Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (C.M.O), redige il verbale modello ML/V, che deve riportare:

    1) la composizione della commissione;
    2) la storia clinica dell’interessato con la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente e gli accertamenti ematochimici e
    strumentali eseguiti;
    3) il giudizio diagnostico sulle infermità delle patologie riscontrate con la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente;
    4) il giudizio sul nesso di causalità tra l’infermità e l’evento che ha causato il danno
    5) il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 dalla 1ª
    all’8ª categoria in ordine decrescente di gravità della malattia, fino alla non ascrivibilità nel caso in cui la C.M.O. rilevi che la menomazione non sia
    permanente o sia di modesta gravità e non raggiunga quindi il minimo indennizzabile
    6) il giudizio di tempestività di presentazione della domanda
    7) l’eventuale parere espresso dal medico di parte del cittadino

    Dopo aver fatto la visita C.M.O., aspettate il verbale che arriva via A.R. al proprio indirizzo. Se il verbale è favorevole e riconosce il diritto seguono varie comunicazioni A.R. in merito al pagamento.

    L’importo dell’indennizzo viene erogato al beneficiario ogni due mesi per tutta la vita ed è determinato dalla Commissione Medica Ospedaliera a seconda della gravità del danno subito.
    Il verbale della CMO esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81; questa tabella prevede 8 categorie ( dalla 1ª all’8ª categoria in ordine decrescente di gravità della malattia, dove l'8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave)


    Ricorso avverso il giudizio della C.M.O.

    Il giudizio della C.M.O. può essere sfavorevole per la mancanza di tre requisiti :
    • Nesso causale
    • Tempestività della domanda
    • Ascrivibilità tabellare


    Nell’eventualità di un giudizio negativo espresso dalla C.M.O. e a voi notificato insieme alla copia del verbale è possibile fare ricorso ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 210/92.

    Il ricorso va presentato al Ministero della Salute1, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso, cioè dalla data di ricevimento della lettera A.R. dalla C.M.O.

    Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica con proprio atto, entro 30 giorni2 al ricorrente e alla ASL, la decisione adottata.

    In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, è avviare una causa civile, in sede legale entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso presentata. Nel caso in cui il Ministero non ha provveduto comunicarvi la sua decisione in merito al ricorso presentato è possibile avviare la causa anche in mancanza della suddetta comunicazione entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.



    BUONA FORTUNA A TUTTI !

    Edited by - Gea - 5/6/2016, 15:28
     
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