Epatite C Hcv Forum

Legge 104/92 e permessi lavorativi

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. - Gea
     
    .

    User deleted


    Che cos’è la legge 104/92 ?

    La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 tutela "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".




    I PERMESSI DI LAVORO DISABILI DA LEGGE 104

    La Legge 104/92 stabilisce le regole per poter usufruire di permessi lavorativi in caso di persona con handicap grave o suo famigliare



    LAVORATORE O FAMILIARE - La Legge (L. 104/1992 art. 33– Dlgs 151/2001 art. 42) prevede l’erogazione di permessi lavorativi sia per il lavoratore che per il familiare che lo assista, secondo differenti modalità.

    Innanzitutto va detto che la legge si applica solo ai lavoratori disabili, sia pubblici che privati, che abbiano avuto il riconoscimento di handicap grave. Questa condizione è necessaria affinché si possa vedere applicata al proprio caso la legge 104.

    Se a usufruire del permesso è un familiare, il presupposto è che lo stesso - sempre in condizione di disabilità grave - non sia ricoverato a tempo pieno.

    Ricordiamo che la certificazione dell’handicap grave non è quella dell’invalidità civile, e che le due cose seguono due iter e percorsi diversi.

    La Legge 104/92 permette di usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere un familiare disabile grave.
    Ricordiamo che i permessi non sono cumulabili e perciò è necessario utilizzarli correttamente di mese in mese.
    Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, i giorni di permesso sono coperti da contributi figurativi, validi alla maturazione del diritto alla pensione, delle ferie, e alla tredicesima mensilità.


    LAVORATORE DISABILE - Nel caso in cui la persona disabile sia il lavoratore, la Legge 104 prevede che possa scegliere se usufruire di tre giorni mensili di permesso oppure, alternativamente, diluirli in ore quotidiane: 2 ore al giorno nel caso in cui l’orario lavorativo sia di 6 ore o più, oppure un’ora al giorno nel caso in cui l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore.

    Il lavoratore che voglia richiedere, e dunque fruire dei suoi permessi, è tenuto a presentare domanda in due copie alla Sede inps di competenza, allegando l’attestazione di handicap grave (articolo 3 comma 3) rilasciata dalla Commissione Asl.


    www.disabili.com/lavoro/articoli-la...li-da-legge-104

    Patologie invalidanti

    La circolare inps per definire le patologie invalidanti si rifà al testo del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che vengono così indicate:

    1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

    2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

    3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

    4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

    Come espresso nella Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 la sussistenza delle patologie invalidati dovrà risultare da idonea documentazione medica che dovrà essere acquisita e valutata dall'ufficio di appartenenza del richiedente.





    LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 ( indice )
    ( Aggiornamenti )
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)

    LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
    PERSONE HANDICAPPATE.

    Art. 1.
    Finalità
    1. La Repubblica:
    a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

    b. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
    partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

    c. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

    d. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

    Art. 2. ( note )
    Principi generali
    1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

    Art. 3.
    Soggetti aventi diritto

    1. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

    2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

    3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

    4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

    Art. 4.
    Accertamento dell'handicap

    1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.


    Art. 33. ( Modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000 )
    (L'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e
    la revoca degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
    Agevolazioni
    1. ( abrogato )

    2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

    3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
    pieno.

    4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

    5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

    7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

    www.disabiliforum.com/prodotti/legge_104.pdf



    P.S. dalla L. 104/92 ho estratto solo alcuni articoli, in particolare chi può fare la domanda e il beneficio di 3 giorni al mese di permessi lavorativi, tilissimi per chi deve fare controlli o visite specialistiche di routine o durante la terapia. La domanda viene presentata in via telematica dal medico di base dopo aver visionato tutta la documentazione sanitaria che attesta la patologia. Con un'unica invio telematico, il medico di base può chiedere sia il riconoscimento della L. 104/92 sia dell'invalidità civile. La stessa Commissione Medica esamina e valuta le domande presentate.

    L'iter da seguire in entrambi casi https://livercom.forumfree.it/?t=61305791
     
    Top
    .
0 replies since 1/6/2013, 19:24   1873 views
  Share  
.